COVID-19 E IMPRESE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19″, per periodi dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per una durata massima di nove settimane.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende che, invece, alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane, sospendendo e sostituendo così quello di integrazione straordinario, anche in riferimento ai medesimi lavoratori e a totale copertura dell’orario di lavoro.
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19″ per un periodo non superiore a nove settimane, che sostituisce e sospende il precedente trattamento.
Sono fatti salvi, in ogni caso, ulteriori provvedimenti adottati dalle Regioni e province autonome per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ bene precisare che il Governo e le Regioni stanno emanando frequentemente provvedimenti e che, pertanto, le informazioni contenute in questa pagina potrebbero non essere aggiornate.

Per conoscere i provvedimenti dell’ultima ora potete cliccare sul seguente link:

http://www.governo.it/it/archivio-articoli-presidenza-del-consiglio