Il 19 gennaio del 2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno con la legge n.6.
Il legislatore ha così creato un nuovo strumento di protezione dei soggetti “deboli”, di tutti coloro, cioè che necessitano di un aiuto, di un’assistenza meno invadente di quella ottenuta in passato con gli strumenti dell’interdizione e della inabilitazione.
Grazie all’amministrazione di sostegno è ora possibile dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun beneficiario avendo riguardo alla sua specifica ‘fragilità’.
La legge menzionata ha introdotto alcuni articoli nel nostro codice civile al Titolo XII che riguardano le “MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA”.
La finalità della legge in questione è quella “di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione, di aiuto per tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere alle incombenze giornaliere, che non possono o non riescono a prendersi completamente cura di se stessi e dei propri interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica o semplicemente per motivi “anagrafici”.
Questa misura, che può essere temporanea ovvero permanente, consente di aiutare le persone “deboli” senza necessariamente privarle della loro dignità e della loro capacità di agire.
All’amministratore di sostegno può essere affidata la cura della persona del beneficiario nonchè l’amministrazione del suo patrimonio.
L’amministratore di sostegno non sostituisce il beneficiario, ma lo assiste, se ne prende cura sotto la “supervisione” del Giudice Tutelare nell’ambito di una procedura caratterizzata dalla celerità e dall’assenza di formalità.
In attuazione della legge nazionale il Friuli Venezia Giulia ha promulgato la legge Regionale n. 19 del 2010 che ha tra i suoi obiettivi la formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno, la predisposizione di elenchi di soggetti disponibili a ricoprire tale ruolo, il rafforzamento della rete regionale pubblica e privata coinvolta nell’attuazione della legge, la promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno anche attraverso la creazione di sportelli informativi. La legge regionale si preoccupa anche di “sostenere” gli amministratori di sostegno: prevede, infatti, la stipulazione di contratti assicurativi per la responsabilità civile connessa all’incarico.
L’avvocato Consuelo Greco, che ha maturato un’esperienza decennale quale Giudice Onorario presso il Tribunale di Udine e di Palmanova in materia civile e tutelare, ha predisposto una breve guida sull’amministrazione di sostegno indirizzata all’utenza “non professionale”, alle famiglie ed agli amici di chi a causa della propria età anagrafica ovvero della propria invalidità necessità di aiuto e “protezione”.